(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 33
                         del 1 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'esercizio delle funzioni del nucleo speciale di valutazione di
cui  all'art. 4, 3 comma, della legge regionale 29 agosto 1985 n. 32,
viene  affidato  alla  Societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile
S.p.A.  di  Roma, fatti salvi i pareri tecnici per la concessione dei
benefici, gia' formalmente espressi, alla data di entrata  in  vigore
della  presente legge, dal nucleo speciale di valutazione attualmente
insediato.  Art. 2.
  1. La presente legge  sara'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
   Potenza, 24 giugno 1997
 
                               DINARDO